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Ordinanza pulizia stradi!!! Prima l'esempio e poi!!!
| Torrecuso Varie |
Al Sindaco
Al Dirigente Responsabile
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio
Del Comune di Torrecuso
Al Dirigente Responsabile
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio
Del Comune di Torrecuso
Oggetto: Ordinanza n. 14 del 10.06.2010 “Sicurezza stradale-Pulizia siepi e rami sporgenti lungo le stradi Regionali, Provinciali, Comunali e Vicinali ad uso pubblico situate nel Territorio di Torrecuso”
Cari cittadini, sono trascorsi appena dodici mesi dall’avvento della Nuova Amministrazione ed importanti novità saltano agli occhi!!!
Un anno fa i nuovi Amministratori erano intenti a far pulire il paese, le strade, piazze, ecc…. con i soldi della precedente Amministrazione!
Ad essere precisi furono stornati €. 19.200,00 dai “Lavori di Sistemazione e Ammodernamento della Viabilità Esterna al Capoluogo” e impegnati per la pulizia.
Tali lavori vennero eseguiti “Fine giugno-Luglio 2009” dopo aver individuato “punti sensibili e che costituivano pericolo per il traffico veicolare” come affermato nella risposta all’interrogazione dal Sindaco e dall’Assessore Rapuano (15.04.2010 rep. 2983), sebbene alla stessa interrogazione il Responsabile dell’Area di Vigilanza rispondeva “L’area di Vigilanza non è a conoscenza dei lavori cui si fa riferimento” (20.03.2010 prot. 064 P.L.), e precedentemente il Sindaco l’Assessore ai Lavori Pubblici ( 12.02.2010 prot. 1262) riferivano “di non essere a conoscenza di lavori approvati in variante ed eseguiti precedentemente all’approvazione della stessa”.
Peccato che la Variante venne approvata in 21.09.2009 con Determina n. 461 e che i lavori erano stati sospesi dal 12.06.2009 al 21.09.2009.
Tanto premesso i sottoscritti: Iannella Angelino e De Nigris Francesco, consiglieri comunali in carica, riportandosi all’Ordinanza n. 14 del 10.06.2010 di cui all’oggetto, si vedono costretti a sottoporre all'attenzione delle SS.LL le incongruenze presenti nella suddetta Ordinanza e precisamente:
-In riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 16742 del 22.02.2010 e al Vigente Codice della strada, il Sindaco non HA NESSUNA COMPETENZA SULLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI;
-Ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali) tali ordinanze vengono rubricate come “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, in tale norma, al comma 2 si specifica che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”. Il Sindaco è competente per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (a norma degli articolo 50 e 54, TUEL), di competenza del Comune.
L’ordinanza de quo, risulta emessa dal Sindaco e controfirmata da un Assessore (chi ordina il Sindaco o l’Assessore?) ;
-Prima di emettere tale Ordinanza sarebbe stato opportuno verificare che l’Amministrazione avesse adempiuto a quanto di sua spettanza, così come previsto dall’art. 14 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i. “ Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” :
Un anno fa i nuovi Amministratori erano intenti a far pulire il paese, le strade, piazze, ecc…. con i soldi della precedente Amministrazione!
Ad essere precisi furono stornati €. 19.200,00 dai “Lavori di Sistemazione e Ammodernamento della Viabilità Esterna al Capoluogo” e impegnati per la pulizia.
Tali lavori vennero eseguiti “Fine giugno-Luglio 2009” dopo aver individuato “punti sensibili e che costituivano pericolo per il traffico veicolare” come affermato nella risposta all’interrogazione dal Sindaco e dall’Assessore Rapuano (15.04.2010 rep. 2983), sebbene alla stessa interrogazione il Responsabile dell’Area di Vigilanza rispondeva “L’area di Vigilanza non è a conoscenza dei lavori cui si fa riferimento” (20.03.2010 prot. 064 P.L.), e precedentemente il Sindaco l’Assessore ai Lavori Pubblici ( 12.02.2010 prot. 1262) riferivano “di non essere a conoscenza di lavori approvati in variante ed eseguiti precedentemente all’approvazione della stessa”.
Peccato che la Variante venne approvata in 21.09.2009 con Determina n. 461 e che i lavori erano stati sospesi dal 12.06.2009 al 21.09.2009.
Tanto premesso i sottoscritti: Iannella Angelino e De Nigris Francesco, consiglieri comunali in carica, riportandosi all’Ordinanza n. 14 del 10.06.2010 di cui all’oggetto, si vedono costretti a sottoporre all'attenzione delle SS.LL le incongruenze presenti nella suddetta Ordinanza e precisamente:
-In riferimento alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. 16742 del 22.02.2010 e al Vigente Codice della strada, il Sindaco non HA NESSUNA COMPETENZA SULLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI;
-Ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali) tali ordinanze vengono rubricate come “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, in tale norma, al comma 2 si specifica che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”. Il Sindaco è competente per l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (a norma degli articolo 50 e 54, TUEL), di competenza del Comune.
L’ordinanza de quo, risulta emessa dal Sindaco e controfirmata da un Assessore (chi ordina il Sindaco o l’Assessore?) ;
-Prima di emettere tale Ordinanza sarebbe stato opportuno verificare che l’Amministrazione avesse adempiuto a quanto di sua spettanza, così come previsto dall’art. 14 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i. “ Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade” :
Contenuto principale
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
-Sarebbe corretto e necessario informare i cittadini sul concetto di confine stradale art. 3 comma 10 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i.:
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
-In riferimento all’Ordinanza e all’ art. 2051 del Codice Civile, grava la presunzione di responsabilità generale del custode della cosa, sia esso proprietario, ecc., pertanto il Comune essendo proprietario è soggetto all’applicazioni del Codice della strada.
Attesa dunque la necessità di limitare l’efficacia della suddetta ordinanza all’ambito di competenza dell’ente Comune e la preliminare esigenza dell’Ente di essere parte diligente nell’adempimento dei compiti ad esso spettanti (vedi un’estratto di foto allegate),
1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
-Sarebbe corretto e necessario informare i cittadini sul concetto di confine stradale art. 3 comma 10 del D.Lvo n. 285/1992 e s.m.i.:
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
-In riferimento all’Ordinanza e all’ art. 2051 del Codice Civile, grava la presunzione di responsabilità generale del custode della cosa, sia esso proprietario, ecc., pertanto il Comune essendo proprietario è soggetto all’applicazioni del Codice della strada.
Attesa dunque la necessità di limitare l’efficacia della suddetta ordinanza all’ambito di competenza dell’ente Comune e la preliminare esigenza dell’Ente di essere parte diligente nell’adempimento dei compiti ad esso spettanti (vedi un’estratto di foto allegate),
invitano
le SS.LL a modificare o revocare l’Ordinanza n. 14/2010,
Torrecuso, lì 15.07.2010
ALCUNI ESEMPI DELLA GESTIONE DEL BENE COMUNALE
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