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Revisione statuto acqua

Sabato 14 Agosto 2010 08:20 | PostAuthorIconScritto da Iannella Angelino - Mortaruolo Erasmo - De Nigris Francesco - Cutillo Erasmo - Maffei Eugenio | PDF | Stampa | E-mail
Torrecuso Varie
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Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DEL COMUNE DI TORRECUSO.
INTEGRAZIONE DELLO STESSO CON L’INSERIMENTO DELL’ART. 33 BIS AVENTE PER OGETTO: “RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALL’ACQUA, E DEL SERVIZIO IDRICO  INTEGRATO, QUALE SERVIZIO PUBBLICO COMUNALE ESSENZIALE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA”.


Testo della proposta:

PREMESSO CHE:


-la gestione del servizio idrico in Italia è attualmente retta dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 art.  23 bis “Servizi pubblici locali di rilevanza economica”, prevedente il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali ad imprenditori o società in qualunque forma costituite, individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, o in alternativa a società a partecipazione mista  pubblica e privata, con capitale privato non inferiore al 30%;

-con l’art. 15 del d. l. 25 settembre 2009, n. 135 – c.d. “decreto Ronchi”- è stato modificato il predetto articolo 23 bis avviando un processo di: privatizzazione della gestione dei servizi pubblici locali;  dismissione della proprietà pubblica e delle relative infrastrutture; smantellamento del ruolo del soggetto pubblico;

-    il decreto Ronchi, convertito in legge n. 166/2009, colloca tutti i servizi pubblici essenziali locali (non solo l’acqua) sul mercato, sottoponendoli alle regole della concorrenza e del profitto, prevedendo la cessazione degli affidamenti “in house” a società totalmente pubbliche, alla data del 31 dicembre 2011;

CONSIDERATO CHE:

-nelle realtà internazionali ove nel passato si era già provveduto con meccanismi di privatizzazione della gestione dell’acqua, in virtù della necessità di migliorare il servizio ed evitare inutili e fastidiosi sprechi, si sono determinati significativi aumenti delle tariffe di erogazione e una riduzione drastica degli investimenti per la modernizzazione degli acquedotti, della rete fognaria, degli impianti di depurazione;

-l’entrata in vigore della normativa di cui sopra, rappresenterebbe un chiaro scavalcamento dei poteri degli enti locali in merito alle forme di erogazione di servizi essenziali;

-la gestione privatistica del servizio idrico comporta la violazione di un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto umano universale e non come una merce, perché sottrarrebbe agli enti locali il controllo dell’acqua potabile, con le conseguenti gravi ripercussioni sociali che questo può generare.

RITENUTO CHE:

-il CNEL (Comitato Nazionale Enti Locali), nel documento “Tutela delle risorse idriche” approvato nell’Assemblea plenaria del 5 giugno 2008, afferma nell’introduzione che: l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che và protetto, difeso e trattato come tale e più specificamente al capitolo 3. 12 (Gestore del servizio Idrico), scrive testualmente: i soggetti gestori delle grandi adduzioni e trasferimento d’acqua è opportuno che vengano configurati, per la natura stessa dei loro compiti istituzionali, come Enti Pubblici […]In questo quadro per il fatto di essere risorsa indispensabile alla vita, limitata in natura e per la quale va garantita l’accessibilità in termini universali, l’acqua va considerata come bene comune fondamentale e, dunque, di proprietà a gestione pubblica, al pari della istruzione, salute, sicurezza […] In questo quadro è opportuno che, fermo restando il carattere pubblico del servizio ed il regime demaniale delle reti idriche, la decisione relativa alla tipologia di questo soggetto rimanga nella piena titolarità EELL, costituiti nell’assemblea di ATO, assumendo i criteri basilari della necessaria crescita dimensionale delle aziende ed il loro radicamento nelle realtà territoriali e nelle comunità locali.

PROPONE

Ai sensi dell’ art. 49 dello “Statuto del Comune di Torrecuso”, la revisione del medesimo con l’ introduzione del seguente articolato:

“Art. 33 bis
Riconoscimento del diritto di accesso all’ acqua e del servizio idrico integrato quale servizio pubblico comunale essenziale privo di rilevanza economica


1. Il Comune di Torrecuso riconosce l’ accesso all’ acqua come diritto umano , universale, indivisibile, inalienabile.
2. Conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.
3. Riconosce la gestione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, la cui gestione va attuata attraverso gli Artt. 31 e 114 del d. lgs n. 267/2000.”

 

 

 

 

 

 

 

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