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Precari, arriva il Collegato Lavoro.
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"Il 23 gennaio i lavoratori si accorgeranno della portata devastante del collegato lavoro, la legge 183/2010 varata dal Parlamento il 19 ottobre scorso, in vigore dal 24 novembre. Perché? Perché con un colpo di spugna sarà loro reso impossibile esercitare diritti fino a novembre costituzionalmente garantiti - ha affermato Giulia Guida, della segreteria CGIl Campania -. Sarà loro impossibile, ad esempio, impugnare il licenziamento, grazie alla nuova norma retroattiva, l'art. 32".
La sezione sannita della CGIL ha organizzato questa mattina, presso il salone Di Vittorio, un seminario sulla nuova disciplina delle impugnazioni dei contratti a termine, ma non solo. Al vaglio di esperti (l'avvocato Pasquale Biondi, per la consulta giuridica nazionale l'avv. Lorenzo Fassina, il prof. Gaetano Natulli docente Diritto del Lavoro Università di Benevento e l'avv. Massimo Di Celmo consulta giuridica nazionale) pure le altre norme, in particolare due, che vanno a ridisegnare in negativo, in maniera surrettizia, la tutela giuridica del lavoratore. Antonio Aprea, segretario CGIL Benevento ed Enzo Petruziello, segretario CGIL Avellino, hanno introdotto i vari interventi che hanno tutti sottolineato come " siano state inserite tre norme, all'interno di un testo che ne contiene 50, con la speranza che passassero inosservate".
L'obiettivo della Cgil, nazionale e locale, invece, è quello di perseguire una campagna informativa inesausta: "Gli organi di informazione paiono sottacere la portata nefasta di quanto si è statuito, nonostante le nostre denunce, fatte regolarmente giungere alle redazioni. Non ne capiamo il perché. Sappiamo solo che informare i lavoratori è l'unica arma, seppure spuntata, che ci è rimasta".
Si è partiti con l'analizzare innanzitutto il nuovo regime di impugnazione del contratto a termine. Se prima della legge 183/2010 non era prevista una scadenza entro la quale impugnare un contratto a termine, la nuova norma, all'art. 32, prevede l'obbligo di impugnare il contratto con un atto scritto entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso. Ancor più grave, l'articolo prevede la retroattività della norma: "che si applica anche ai contratti già cessati al momento dell'entrata in vigore della nuova legge". In quest'ultimo caso, il termine di 60 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge (per questo la Guida ha citato lo spauracchio del 23 gennaio, ndr). Entro i successivi 270 giorni, è poi necessario introdurre il ricorso innanzi al giudice del lavoro o comunicare alla controparte la richiesta di conciliazione o di arbitrato. Sempre la nuova norma limita poi il risarcimento a sole 12 mensilità (fino a ora le retribuzioni spettavano dall'avvio del contenzioso fino al ripristino del rapporto di lavoro, senza che lungaggini processuali andassero a ledere i diritti poi riconosciuti in capo al lavoratore, ndr), ridotte a 6 in caso di accordi sindacali che abbiano previsto graduatorie cui attingere per assunzioni. La norma si applica anche ai processi in qualsiasi stato e grado di giudizio in cui si trovino.
Novità amare pure in tema di licenziamento. Fino a novembre, uno solo era il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento: entro 60 giorni. Tale termine si applicava però solo al licenziamento in senso proprio e solo se intimato in forma scritta e non a tutte le fattispecie diverse cui è stata estesa la disciplina. La causa poteva poi essere instaurata entro 5 anni per i licenziamenti annulabili. Nessun termine vi era poi in caso di licenziamento nullo. La nuova norma, invece, prevede un doppio termine perentorio (che va rispettato pena il perdere la facoltà di esercitare il diritto, ndr): i 60 giorni per impugnare il licenziamento in via stragiudiziale e i 270 giorni successivi (si discute se i 270 giorni partano dalla impugnazione effettuata o al termine dei 60) entro cui depositare il ricorso introduttivo alla causa; il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato.
Tali termini sono espressamente estesi dalla norma al "recesso" esercitato dal committente nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nei contratti a progetto. Prima non era previsto, in tali casi, alcun termine. Ci si chiede se per recesso si intenda quello del committente durante la durata del contratto o anche la risoluzione del rapporto per sua scadenza naturale.
Grande scalpore, almeno tra gli addetti ai lavori, lo crea la nuova clausola compromissoria, ossia quella clausola con la quale le parti decidono di affidare a un collegio di arbitri la risoluzione delle eventuali future controversie che possano insorgere tra di loro. Fino a oggi tali clausole erano legittime solo se previste dai contratti collettivi (altrimenti era nulla, cioè come mai esistita) ma la libertà di ricorrere all'autorità giudiziaria non veniva mai negata.
Oggi, invece, se entro un anno e mezzo la contrattazione collettiva non autorizza la clausola prevedendola, lo può sempre fare un decreto del Ministro del Lavoro.
La versione originaria della norma era stata poi bocciata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano perché prevedeva la possibilità di apporre la clausola al momento dell'assunzione (momento di massima debolezza del lavoratore). Oggi la clausola compromissoria può essere sottoscritta al termine del periodo di prova o trascorsi almeno 30 giorni dall'inizio del rapporto, davanti a organi di certificazione ex art. 276/03, con l'assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale (la procedura pare richiamare quella di un atto dispositivo che non permetta in futuro al lavoratore di sottrarsi al giudizio dell'arbitro).
Altra cancellazione: la conciliazione. Il tentativo di conciliazione, infatti, non è più obbligatorio. I lavoratori potranno direttamente rivolgersi al giudice. Se invece il tentativo viene esperito, dovrà seguire una procedura molto più complessa. Il tentativo diventerà una sorta di atto giudiziale per come sarà articolato. La Commmissione di conciliazione, poi, se le parti non raggiungeranno un accordo, dovrà formulare un asua proposta. Se questa non verrà accettata, dovrà essere ad ogni modo riportata nel verbale e il giudice dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dalle parti in merito alla conciliazione non accettata. Tutte queste nuove disposizione faranno propendere per evitare di esperire il tentativo, ormai a svantaggio del lavoratore.
I termini per impugnare il trasferimento ad altra unità produttiva: prima non c'erano, ora sì. 60 giorni per impugnazione stragiudiziale e nei successivi 270 scegliere la via del ricorso giudiziale o conciliazione o arbitrato. Durante il dibattito si è sottolineato come il trafserimento possa essere mascherato da esigenze false, e che queste esigenze possano nei fatti venir meno dopo i 60 giorni ma allora al lavoratore non sarebbe rimasta alcuna protezione!
Infine le spese di lite: il giudice deve compensare le spese solo in via eccezionale (non come ieri dove era prassi ordinaria e dove la condanna alle spese del sindacato o del lavoratore era rara). Insomma, il lavoratore, parte debole per antonomasia è fortemente scoraggiato nel suo diritto di accesso alla giustizia.
Gli imprenditori hanno salutato con favore la riforma. E' ovvio. I lavoratori, precari e no, invece, quando si renderanno conto di quanto gli è stato tolto si ritroveranno in ritardo. A meno che, l'azione divulgativa non venga condivisa e attuata. Cosa dubbia, pare, visto, invece, come è stato dichiarato durante l'assemblea odierna, la divisione dei sindacati. CGIL da una parte, CISL e UIL dall'altra.
La sezione sannita della CGIL ha organizzato questa mattina, presso il salone Di Vittorio, un seminario sulla nuova disciplina delle impugnazioni dei contratti a termine, ma non solo. Al vaglio di esperti (l'avvocato Pasquale Biondi, per la consulta giuridica nazionale l'avv. Lorenzo Fassina, il prof. Gaetano Natulli docente Diritto del Lavoro Università di Benevento e l'avv. Massimo Di Celmo consulta giuridica nazionale) pure le altre norme, in particolare due, che vanno a ridisegnare in negativo, in maniera surrettizia, la tutela giuridica del lavoratore. Antonio Aprea, segretario CGIL Benevento ed Enzo Petruziello, segretario CGIL Avellino, hanno introdotto i vari interventi che hanno tutti sottolineato come " siano state inserite tre norme, all'interno di un testo che ne contiene 50, con la speranza che passassero inosservate".
L'obiettivo della Cgil, nazionale e locale, invece, è quello di perseguire una campagna informativa inesausta: "Gli organi di informazione paiono sottacere la portata nefasta di quanto si è statuito, nonostante le nostre denunce, fatte regolarmente giungere alle redazioni. Non ne capiamo il perché. Sappiamo solo che informare i lavoratori è l'unica arma, seppure spuntata, che ci è rimasta".
Si è partiti con l'analizzare innanzitutto il nuovo regime di impugnazione del contratto a termine. Se prima della legge 183/2010 non era prevista una scadenza entro la quale impugnare un contratto a termine, la nuova norma, all'art. 32, prevede l'obbligo di impugnare il contratto con un atto scritto entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso. Ancor più grave, l'articolo prevede la retroattività della norma: "che si applica anche ai contratti già cessati al momento dell'entrata in vigore della nuova legge". In quest'ultimo caso, il termine di 60 giorni decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge (per questo la Guida ha citato lo spauracchio del 23 gennaio, ndr). Entro i successivi 270 giorni, è poi necessario introdurre il ricorso innanzi al giudice del lavoro o comunicare alla controparte la richiesta di conciliazione o di arbitrato. Sempre la nuova norma limita poi il risarcimento a sole 12 mensilità (fino a ora le retribuzioni spettavano dall'avvio del contenzioso fino al ripristino del rapporto di lavoro, senza che lungaggini processuali andassero a ledere i diritti poi riconosciuti in capo al lavoratore, ndr), ridotte a 6 in caso di accordi sindacali che abbiano previsto graduatorie cui attingere per assunzioni. La norma si applica anche ai processi in qualsiasi stato e grado di giudizio in cui si trovino.
Novità amare pure in tema di licenziamento. Fino a novembre, uno solo era il termine di decadenza per l'impugnazione del licenziamento: entro 60 giorni. Tale termine si applicava però solo al licenziamento in senso proprio e solo se intimato in forma scritta e non a tutte le fattispecie diverse cui è stata estesa la disciplina. La causa poteva poi essere instaurata entro 5 anni per i licenziamenti annulabili. Nessun termine vi era poi in caso di licenziamento nullo. La nuova norma, invece, prevede un doppio termine perentorio (che va rispettato pena il perdere la facoltà di esercitare il diritto, ndr): i 60 giorni per impugnare il licenziamento in via stragiudiziale e i 270 giorni successivi (si discute se i 270 giorni partano dalla impugnazione effettuata o al termine dei 60) entro cui depositare il ricorso introduttivo alla causa; il tentativo di conciliazione o la richiesta di arbitrato.
Tali termini sono espressamente estesi dalla norma al "recesso" esercitato dal committente nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e nei contratti a progetto. Prima non era previsto, in tali casi, alcun termine. Ci si chiede se per recesso si intenda quello del committente durante la durata del contratto o anche la risoluzione del rapporto per sua scadenza naturale.
Grande scalpore, almeno tra gli addetti ai lavori, lo crea la nuova clausola compromissoria, ossia quella clausola con la quale le parti decidono di affidare a un collegio di arbitri la risoluzione delle eventuali future controversie che possano insorgere tra di loro. Fino a oggi tali clausole erano legittime solo se previste dai contratti collettivi (altrimenti era nulla, cioè come mai esistita) ma la libertà di ricorrere all'autorità giudiziaria non veniva mai negata.
Oggi, invece, se entro un anno e mezzo la contrattazione collettiva non autorizza la clausola prevedendola, lo può sempre fare un decreto del Ministro del Lavoro.
La versione originaria della norma era stata poi bocciata dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano perché prevedeva la possibilità di apporre la clausola al momento dell'assunzione (momento di massima debolezza del lavoratore). Oggi la clausola compromissoria può essere sottoscritta al termine del periodo di prova o trascorsi almeno 30 giorni dall'inizio del rapporto, davanti a organi di certificazione ex art. 276/03, con l'assistenza di un legale o di un rappresentante sindacale (la procedura pare richiamare quella di un atto dispositivo che non permetta in futuro al lavoratore di sottrarsi al giudizio dell'arbitro).
Altra cancellazione: la conciliazione. Il tentativo di conciliazione, infatti, non è più obbligatorio. I lavoratori potranno direttamente rivolgersi al giudice. Se invece il tentativo viene esperito, dovrà seguire una procedura molto più complessa. Il tentativo diventerà una sorta di atto giudiziale per come sarà articolato. La Commmissione di conciliazione, poi, se le parti non raggiungeranno un accordo, dovrà formulare un asua proposta. Se questa non verrà accettata, dovrà essere ad ogni modo riportata nel verbale e il giudice dovrà tenere conto delle valutazioni espresse dalle parti in merito alla conciliazione non accettata. Tutte queste nuove disposizione faranno propendere per evitare di esperire il tentativo, ormai a svantaggio del lavoratore.
I termini per impugnare il trasferimento ad altra unità produttiva: prima non c'erano, ora sì. 60 giorni per impugnazione stragiudiziale e nei successivi 270 scegliere la via del ricorso giudiziale o conciliazione o arbitrato. Durante il dibattito si è sottolineato come il trafserimento possa essere mascherato da esigenze false, e che queste esigenze possano nei fatti venir meno dopo i 60 giorni ma allora al lavoratore non sarebbe rimasta alcuna protezione!
Infine le spese di lite: il giudice deve compensare le spese solo in via eccezionale (non come ieri dove era prassi ordinaria e dove la condanna alle spese del sindacato o del lavoratore era rara). Insomma, il lavoratore, parte debole per antonomasia è fortemente scoraggiato nel suo diritto di accesso alla giustizia.
Gli imprenditori hanno salutato con favore la riforma. E' ovvio. I lavoratori, precari e no, invece, quando si renderanno conto di quanto gli è stato tolto si ritroveranno in ritardo. A meno che, l'azione divulgativa non venga condivisa e attuata. Cosa dubbia, pare, visto, invece, come è stato dichiarato durante l'assemblea odierna, la divisione dei sindacati. CGIL da una parte, CISL e UIL dall'altra.
Tiziana Nardone
Da: Il quaderno
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