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L'avviso di accertamento ICI è illegittimo

Giovedì 23 Dicembre 2010 20:09 | PostAuthorIconScritto da Esperienza e Rinnovamento | PDF | Stampa | E-mail
Interrogazioni
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OGGETTO: Interrogazione consiliare ai sensi dell’art. 20 (comma 4) e 43 del regolamento del Consiglio Comunale.

I consiglieri Comunali  Iannella Angelino e Mortaruolo Erasmo del gruppo Consiliare Esperienza e Rinnovamento, in merito agli ultimi Avvisi di accertamento per l’ICI anno 2005, formulano le seguenti OSSERVAZIONI: 

L’avviso di accertamento ici è illegittimo per mancanza assoluta di MOTIVAZIONE.

Dal provvedimento non si evidenzia in nessun punto che l’accertamento operato dall’Ufficio ha ad oggetto un’area edificabile, né e specificato in che zona del Piano Regolatore Generale ricade né quale sia il Piano Regolatore Generale adottato dall’Ente Comune.
Lo statuto dei diritti del Contribuente (legge n.210 del 2000), la legge Finanziaria n.296/2006 comma162, ma prima ancora l’art.11, comma 2 del D. Lgs.504/92, sancisce l’obbligo della motivazione degli atti impositivi tributari. La motivazione, secondo giurisprudenza costante, si concretizza nell’indicazione nell’atto – a pena di nullità dello stesso – dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’Amministrazione. Un avviso di accertamento è dunque inficiato dal vizio di nullità per insufficiente/carente motivazione quando non consente al destinatario dell’atto di verificare l’iter logico-giuridico seguito  all’Amministrazione nell’emissione dell’atto. Quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento ici aventi ad oggetto aree edificabili, dalla lettura combinata dell’art. 5, comma 5 del D. Lgs 504/92 e degli art. 52 e 59 comma 1 lettera g, del D. Lgs. N.446/97 emergono due principi:
a) La base imponibile di un’area edificabile è rappresentata dal valore venale in comune commercio  al primo gennaio dell’anno d’imposizione;
b) Il comune può determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento,  qualora l’imposta sia stata versata in base ad un valore non inferiore a quello predeterminato, con lo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso.
Relativamente al punto uno emerge che il Comune, così come non può stabilire un valore imponibile per i fabbricati diverso da quello calcolato sulla base della rendita catastale, non può neanche – per le aree edificabili -  mutare il criterio di calcolo basato – per legge – sul valore venale in comune commercio. D’altra parte il citato art. 52, pone tra i limiti alla potestà regolamentare dei Comuni, proprio l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili. Un’area edificabile sarà soggetta ad ici sulla base del suo peculiare valore in comune commercio e tale valore, proprio perché individuale e quindi unico difficilmente potrà essere riconducibile a una qualche tabella di valori fissata dall’Ente sia pur per zone omogenee. Il funzionario del comune, perciò, quando stima il valore da assegnare ad  un’area edificabile lo determina, area per area, tenendo conto di una seria di elementi in parte dettati dalla norma in parte dal buon senso. In particolare valuterà la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Sarà poi oggetto di valutazione anche la conformazione dell’area (forme irregolari, pendenze dell’area, il luogo in cui è ubicata, se è gravata da servitù o da altri vincoli che possono portare ad un deprezzamento del valore dell’area. È dalla valutazione di questi elementi che “nasce” il valore a mq. utilizzato dal funzionario nella stima dell’imponibile da utilizzare ai fini ici. Tutti questi elementi servono per la motivazione dell’atto di accertamento che viene notificato al contribuente e che devono essere resi noti allo stesso pena la nullità dell’atto. Se nell’avviso di accertamento non si riesce a capire da dove “spunta” il valore riportato l’atto è privo di motivazione. Quanto poi all’art. 59 D. lgs. N.446/97, l’ormai famosa tabella di fissazione dei valori al mq. da utilizzare per la stima delle aree edificabili è  quello di limitare l’attività di accertamento dell’Ente nel momento dell’emissione degli avvisi. È un impegno unilaterale del comune che stabilisce che tutte le aree ricadenti in una determinata zona che siano state dichiarate per un valore pari a quello riportato in tabella vengono automaticamente poste al riparo dall’attività accertatrice dell’ente. Ma mai un simile atto potrà essere portato dal funzionario come motivazione dell’avviso di accertamento emesso e le ormai numerose sentenze delle Commissioni Tributarie insegnano.
Si eccepisce:
la nullità assoluta dell’avviso di accertamento per evidente assenza di motivazione e violazione delle norme contenute nello statuto del contribuente.
L’avviso di accertamento non mette in condizione il contribuente di capire l’iter logico giuridico ed i criteri adottati dall’ufficio nel richiedere il pagamento di imposte interessi e sanzioni amministrative e, soprattutto, senza alcuna indicazione delle presunte violazioni fiscali od omissioni che sarebbero state commesse dal contribuente. In particolare risultano violate le prescrizioni contenute nell’art.7, commi 1 e 3 della legge 212/2000, (statuto del contribuente), in ordine all’obbligo di motivazione degli atti impositivi. Tale norma espressamente prevede che: 1) Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n.241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Tale omissione da parte dell’ufficio impositore, oltre a rappresentare una palese violazione delle norme tributarie, fatto che già da solo, inficia e delegittima l’azione accertatrice dell’ufficio, comporta una evidente carenza di motivazioni dell’atto. Nel caso specifico appare evidente che il diritto alla difesa del contribuente è chiaramente violato, in quanto solo l’ente impositore è a conoscenza di quali siano i motivi posti a base della pretesa impositiva, inibendo, in questo modo ogni possibile fattiva difesa al contribuente. D’altronde le disposizioni legislative stabiliscono che l’ufficio deve specificare il criterio seguito per la determinazione delle somme richieste in pagamento. Né il difetto e la carenza di motivazioni di qualsiasi atto impositivo può ritenersi sanabile nella successiva fase contenziosa. Va considerato insuperabile il principio generale contenuto nell’art. 3 legge 241/1990, principio per il quale la motivazione di ogni provvedimento amministrativo deve indicare fin dall’origine i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze istruttorie. IN SOSTANZA L’UFFICIO COMUNALE, HA SEMPLICEMENTE RIDOTTO LA MOTIVAZIONE POSTA A BASE DELL’AVVISO ALLA MERA INDICAZIONE DELLE PRESUNTE IMPOSTE DA VERSARE OLTRE LE RELATIVE SANZIONI IRROGATE ED INTERESSI. Tutto ciò non può essere considerato ammissibile, in tal senso si richiama la sentenza n.14485 del 29/09/2003 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Tributaria che, anche se in relazione ad una controversia relativa ad un accertamento di tributi comunali, ha chiaramente sancito il principio generale secondo il quale: “… la sola indicazione dell’imposta ( e delle sanzioni e degli interessi) contenuta nell’avviso in questione, pur necessaria, non è sufficiente a sorreggerne la motivazione…, non essendo possibile risalire, …, dalla sola indicazione dell’imposta a tutti gli elementi considerati dal comune per giungere alla sua determinazione concreta, in modo da ricostruire l’intero iter dell’imposizione. Tanto più che l’avviso di accertamento, per essere sufficientemente motivato, deve indicare non solo le ragioni giuridiche , ma anche i presupposti di fatto posti a base della pretesa impositiva avanzata nei confronti del contribuente” richiamando nella stessa motivazione altre sentenze della stessa Corte ( Cass. N.3861/2002; n.3257/2002; n.15234/2001). Ne discende l’assoluta nullità dell’avviso per difetto e carenza di motivazione nonché violazione delle norme contenute nello Statuto del Contribuente.  

Una minima motivazione
scaturisce anche dal tipo di avviso emesso, ebbene la dicitura generica: “AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO,PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO ED IRROGAZIONE DELLA SANZIONE” non tiene conto di quanto si legge nella Finanziaria del 2007 che ha introdotto importanti novità nel settore della fiscalità locale, prevedendo una disciplina unitaria, in ordine alla tipologia degli atti impositivi degli enti locali, al loro contenuto e ai tempi di emissione.
Fino al 31 dicembre 2006, gli uffici tributi degli enti locali potevano predisporre tre diversi atti impositivi: l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio.
Dal 1° gennaio 2007, è consentita all'ente locale l'emissione di due soli atti impositivi: l'avviso di accertamento in rettifica e l'avviso di accertamento d'ufficio.
Il primo atto impositivo consentirà all'ente impositore, sulla scorta di una rettifica della dichiarazione incompleta o infedele presentata dal contribuente, di richiedere la differenza di imposta, oltre agli accessori; inoltre con il suddetto atto sarà possibile contestare parziali o ritardati versamenti pur in presenza di una dichiarazione corretta.
Con l'avviso di accertamento d'ufficio, invece, l'ente provvederà a contestare al contribuente l'omissione della dichiarazione e il relativo versamento del tributo, nonché l'omissione dei versamenti, ancorché la relativa dichiarazione risulti regolarmente presentata dal contribuente.
Per tutto quanto innanzi motivato
INTERROGANO:
---Per quanto di competenze procederete all’annulamento degli avvisi di ACCERTAMENTO I.C.I. in questione onde evitare un gravoso contenzioso?
---Procederete a  RESTITUIRE le somme già riscosse sulla base degli atti annullati  onde evitare una disiguaglianza fiscale?
---Se vi sarà un contenzioso tributario, chi sarà il Responsabile?
---Non è ipotilizzabile un danno economico a carico dei Responsabili?
--- Chi risponderà dell’ Eventule danno economico?


Si richiede risposta per iscritto ai sensi del comma 12 art. 43 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Torrecuso, lì 23.12.2010



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