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Torrecuso Varie
Interrogazione presentata dall'On. le Boffa per proroga accatastamenti
Torrecuso Varie
Interrogazione presentata dall'On. le Boffa per proroga accatastamenti
Interrogazione presentata dall'On. le Boffa per proroga accatastamenti
| Torrecuso Varie |
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva, al comma 8, che «entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni;
al comma 9 si prevedeva che «entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale»;
al comma 10 si stabiliva che «se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in Catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in Catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali»;
al comma 11, si prevedeva altresì che «se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni»;
il decreto «Milleproroghe» ha introdotto una proroga al 30 aprile 2011 dei termini fissati dal citato decreto-legge n. 78 del 2010 per presentare la sanatoria catastale;
l'evoluzione contemporanea della normativa catastale ha tracciato nuovi percorsi per i professionisti chiamati ad operare sempre più significativamente sulla relativa banca dati con necessari approfondimenti di problematiche tecniche, operative ed organizzative con gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;
ad oggi, nonostante gli sforzi profusi, permangono notevoli situazioni di criticità scaturenti soprattutto da una banca dati ancora carente;
allo stato attuale detta situazione è ulteriormente aggravata dalla non sempre corretta rappresentazione e/o addirittura cancellazione sulla cartografia catastale degli aggiornamenti soprattutto recenti;
non sono da considerarsi affatto trascurabili le contratture conseguenti al massiccio afflusso quotidiano di pratiche e alla loro limitata evasione giornaliera nonostante gli sforzi, sicuramente apprezzabili, da parte degli ufficiali provinciali;
quanto sinteticamente espresso, determina, oltre ad un maggiore impegno professionale nell'evasione degli incarichi, una significativa dilatazione dei tempi che, in ragione della scadenza ulteriormente fissata al 30 aprile 2011 per l'iscrizione in catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, comporta una sostenuta difficoltà da parte dei tecnici professionisti, col conseguente e inevitabile disagio da parte della utenza -:
se non si ritenga opportuno assumere iniziative volte a prevedere una ulteriore e definitiva proroga dei termini fissati dal decreto-legge n. 78 del 2010 al fine di consentire un'effettiva regolarizzazione di quanto disposto dalle normative citate in premessa ed evitare ai contribuenti oneri e spese derivanti dalla mancata ottemperanza di quanto previsto dal provvedimento in questione. (4-11771)
- Per sapere - premesso che:
l'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva, al comma 8, che «entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dall'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i Comuni;
al comma 9 si prevedeva che «entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale»;
al comma 10 si stabiliva che «se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in Catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in Catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali»;
al comma 11, si prevedeva altresì che «se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni»;
il decreto «Milleproroghe» ha introdotto una proroga al 30 aprile 2011 dei termini fissati dal citato decreto-legge n. 78 del 2010 per presentare la sanatoria catastale;
l'evoluzione contemporanea della normativa catastale ha tracciato nuovi percorsi per i professionisti chiamati ad operare sempre più significativamente sulla relativa banca dati con necessari approfondimenti di problematiche tecniche, operative ed organizzative con gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio;
ad oggi, nonostante gli sforzi profusi, permangono notevoli situazioni di criticità scaturenti soprattutto da una banca dati ancora carente;
allo stato attuale detta situazione è ulteriormente aggravata dalla non sempre corretta rappresentazione e/o addirittura cancellazione sulla cartografia catastale degli aggiornamenti soprattutto recenti;
non sono da considerarsi affatto trascurabili le contratture conseguenti al massiccio afflusso quotidiano di pratiche e alla loro limitata evasione giornaliera nonostante gli sforzi, sicuramente apprezzabili, da parte degli ufficiali provinciali;
quanto sinteticamente espresso, determina, oltre ad un maggiore impegno professionale nell'evasione degli incarichi, una significativa dilatazione dei tempi che, in ragione della scadenza ulteriormente fissata al 30 aprile 2011 per l'iscrizione in catasto dei fabbricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 78 del 2010, comporta una sostenuta difficoltà da parte dei tecnici professionisti, col conseguente e inevitabile disagio da parte della utenza -:
se non si ritenga opportuno assumere iniziative volte a prevedere una ulteriore e definitiva proroga dei termini fissati dal decreto-legge n. 78 del 2010 al fine di consentire un'effettiva regolarizzazione di quanto disposto dalle normative citate in premessa ed evitare ai contribuenti oneri e spese derivanti dalla mancata ottemperanza di quanto previsto dal provvedimento in questione. (4-11771)
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